Delimitazione della questione
La legge sul diritto d’autore richiede, per rendere applicabile la protezione alle opere del disegno industriale, la compresenza di due elementi: il carattere creativo e il valore artistico (Art. 2, n. 10, legge n. 633/1941).
Il secondo requisito è oggi quello più problematico. Per molto tempo, il valore artistico è stato considerato qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice originalità: non bastava che la forma fosse frutto di una scelta personale, ma doveva emergere anche una rilevanza estetica, culturale o sociale del prodotto, apprezzabile in termini oggettivi (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477).
Questa impostazione si confronta con l’elaborazione della nozione di “opera” da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, che rende problematica la compatibilità di un limite autonomo di artisticità specifico per il design. La questione, ancora aperta, è se il valore artistico richiesto dalla legge italiana costituisca un requisito ulteriore oppure debba essere letto come un criterio interpretativo, da aggiornare, per verificare l’originalità dell’opera.
La linea della Corte di giustizia UE
Il primo caso importante è Cofemel, una sentenza del 2019 che riguarda la protezione autorale di modelli di abbigliamento. La Corte di giustizia ha ricondotto la nozione europea di “opera” a due elementi: l’oggetto deve essere una creazione intellettuale propria dell’autore e deve esprimere tale creazione in una forma identificabile con sufficiente precisione e obiettività (Corte di giustizia, Cofemel, causa C-683/17 ).
La stessa decisione ha escluso che la protezione possa dipendere soltanto dall’aspetto estetico dell’oggetto o dall’attribuzione di un particolare livello di valore artistico. Un prodotto può essere bello, elegante o apprezzato dal pubblico e tuttavia non essere, per questo solo motivo, un’opera protetta dal diritto d’autore (Corte di giustizia, Cofemel, causa C-683/17 ).
La verifica deve guardare alle scelte dell’autore. Se la forma riflette la sua personalità e nasce da decisioni libere e creative, il fatto che il prodotto abbia anche una funzione pratica non è sufficiente, da solo, a escludere la protezione (Corte di giustizia, Cofemel, causa C-683/17).
Il principio è stato sviluppato in Brompton Bicycle, una sentenza del 2020. Una forma in parte determinata dalla funzione tecnica può comunque essere protetta, purché rimanga spazio per scelte progettuali creative. Al contrario, la protezione non può estendersi agli aspetti della forma imposti esclusivamente dal risultato tecnico.Corte di giustizia, Brompton Bicycle, causa C-833/18
Il criterio non è, quindi, la semplice esistenza di forme alternative capaci di svolgere la stessa funzione. Le caratteristiche determinate esclusivamente dal risultato tecnico non possono fondare la protezione autorale; quelle che riflettono una scelta creativa possono invece rilevare anche in un prodotto funzionale.
La sentenza più recente, resa il 4 dicembre 2025 nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23, relative ai casi Mio e USM/konektra, ha reso la direzione ancora più chiara. Per la Corte, alle opere di arte applicata non può essere richiesto, per il solo fatto di appartenere al design, un livello di originalità superiore rispetto a quello richiesto per le altre opere (Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra).
Ne deriva che mostre, premi, pubblicazioni, riconoscimenti artistici e altri elementi esterni possono contribuire a descrivere il contesto dell’opera, ma non costituiscono condizioni necessarie né sono automaticamente decisivi per dimostrarne l’originalità. Il punto centrale resta la forma concreta dell’oggetto e il modo in cui essa esprime scelte libere e creative.
La sentenza non ha formalmente abrogato l’art. 2, n. 10, della legge italiana. Rafforza però l’esigenza di non applicare il valore artistico come un giudizio estetico o culturale autonomo, più severo rispetto allo standard europeo di originalità. Il coordinamento tra la norma italiana e il diritto dell’Unione resta, perciò, il nodo centrale.Art. 2, n. 10, legge n. 633/1941.
L’attuale linea della Cassazione
La Cassazione, tuttavia, anche nelle pronunce più recenti, non ha abbandonato il riferimento al requisito del valore artistico: l’opera di industrial design deve presentare un quid pluris rispetto al carattere creativo, e chi chiede la tutela deve provare anche questo elemento (Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413).
Gli indici elaborati dalla giurisprudenza per dimostrare l’esistenza del valore artistico di un design sono già noti: il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche in contesti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’assegnazione di premi, un valore di mercato che superi la sola funzionalità e la realizzazione da parte di un autore noto (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477)
Secondo la Cassazione, non si tratta di una lista da applicare rigidamente. Gli elementi non devono essere tutti presenti e possono essere valorizzati anche attraverso indizi, come il riconoscimento della critica specializzata, l’innovatività del progetto o della realizzazione e una musealizzazione precoce e attendibile (Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413).
La loro valutazione deve avvenire nel complesso, con un giudizio riferito al momento della creazione dell’opera. Anche la serialità, in realtà, non esclude il valore artistico: la produzione in serie è una caratteristica naturale del design industriale (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477).
Il dato più interessante è che la Cassazione non ha ancora risolto espressamente il rapporto tra l’art. 2, n. 10, l.d.a. e la giurisprudenza europea (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33100).
Nel caso Vespa, la Corte ha richiamato Cofemel e Brompton, rilevando la diversa accentuazione tra l’approccio europeo, incentrato sull’originalità del prodotto, e quello nazionale, tradizionalmente fondato anche sul valore artistico. Ma non ha deciso se quest’ultimo potesse essere eliminato dai requisiti di tutela, perché nel giudizio concreto il valore artistico era già stato riconosciuto e la questione non era decisiva (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33100).
Non si può dire, quindi, che la Cassazione abbia già superato il requisito del valore artistico. Allo stesso tempo, non è semplice continuare a utilizzarlo come una soglia qualitativa più severa senza confrontarsi con le sentenze della Corte di giustizia.(Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33100 Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra )
La pragmaticità dei giudici italiani di merito
In attesa di un chiarimento definitivo, alcuni giudici cercano una strada intermedia. In una decisione relativa ad alcuni modelli Ferrari, il Tribunale di Milano ha citato i principi di Cofemel e Brompton, ma ha mantenuto il riferimento al valore artistico previsto dall’art. 2, n. 10, l.d.a. (Tribunale di Milano, sent. n. 1796/2024).
La soluzione proposta è leggere gli indici tradizionali non come requisiti autonomi e cumulativi, ma come elementi utili a orientare l’accertamento dell’originalità.Tribunale di Milano, sent. n. 1796/2024 È un approccio pragmatico, ma non elimina del tutto la tensione con Mio/USM, che esclude la necessità di attribuire al prodotto una particolare consacrazione culturale o istituzionale per riconoscerne l’originalità (Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra).
La prassi italiana resta dunque non uniforme. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 6618/2024, continua a trattare il valore artistico come requisito ulteriore e, nel caso concreto, ha negato la tutela autorale per la mancata prova di tale requisito (Tribunale di Torino, sent. n. 6618/2024 Il Tribunale di Milano, invece, ha utilizzato gli indici tradizionali in funzione orientativa dell’accertamento dell’originalità.Tribunale di Milano, sent. n. 1796/2024).
Quale strategia giudiziale?
Per i designer e le imprese, la conseguenza pratica è chiara: non conviene basare la tutela solo sulla notorietà del prodotto, sul prezzo o sul fatto che sia stato esposto in un museo, anche se questi elementi possono ancora avere un peso nel contenzioso italiano (Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413)
È più utile documentare il processo creativo: schizzi, prototipi, versioni intermedie, alternative progettuali, scelte sui materiali e soluzioni formali non imposte dalla funzione. Questi elementi possono mostrare se la forma nasce da decisioni libere e creative o se è stata determinata dal risultato tecnico, dai costi o da vincoli produttivi (Corte di giustizia, Brompton Bicycle, causa C-833/18)
La strategia probatoria più prudente resta comunque doppia. Da un lato, bisogna provare l’originalità dell’opera e il contributo personale dell’autore; dall’altro, è ragionevole conservare la documentazione su premi, pubblicazioni, mostre, musei e riconoscimenti, perché questi elementi continuano a essere utilizzati dalla giurisprudenza italiana come indici del valore artistico (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477 Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413).
La differenza sta nel modo in cui questi elementi dovrebbero essere presentati in giudizio: non come condizioni indispensabili della tutela secondo lo standard europeo, ma come elementi utili a confermare il contesto e la rilevanza del progetto, senza sostituire l’analisi della forma (Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra Tribunale di Milano, sent. n. 1796/2024).
Conclusioni
Il valore artistico è ancora previsto dalla legge italiana, ma il suo ruolo deve essere letto alla luce della giurisprudenza europea.
Dopo Cofemel, Brompton Bicycle e Mio/USM, la domanda centrale è se il design esprima una creazione intellettuale propria dell’autore, fatta di scelte libere e creative, e non se abbia già ricevuto una consacrazione dal mercato o dal mondo dell’arte (Corte di giustizia, Cofemel, causa C-683/17 Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra).
In Italia, però, il passaggio dal vecchio al nuovo approccio non è ancora compiuto, come dimostra il fatto che la Cassazione ha lasciato non decisiva la questione nel caso Vespa e che i giudici di merito continuano a usare, con accenti diversi, gli indici tradizionali (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33100 Tribunale di Milano, sent. n. 1796/2024 Tribunale di Torino, sent. n. 6618/2024).
Fino a quando la Cassazione o il legislatore italiano non prenderanno una posizione definitiva, la linea più sicura è continuare a documentare con precisione il processo creativo e, nello stesso tempo, raccogliere gli elementi esterni tradizionalmente collegati al valore artistico (Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413), questo non perché siano sempre necessari, ma perché possono ancora incidere sul modo in cui un giudice italiano legge la storia e la forma di un prodotto di design (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477 Corte di giustizia, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio e USM/konektra).
La partita, in altre parole, non è chiusa ma il baricentro si è spostato dall’importanza intirnseca del riconoscimento esterno del prodotto alle scelte creative che la sua forma riesce concretamente a esprimere.
Massimo Corio

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