Nelle transazioni telematiche e nelle piattaforme e-commerce B2B, l’adozione del cosiddetto “doppio flag” (la spunta su caselle di controllo durante il checkout) è stata a lungo considerata lo standard operativo per ritenere approvate le clausole contrattuali più onerose, come la deroga al foro competente o le limitazioni di responsabilità.
Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sul tema, riaffermando un principio fondamentale: la semplice selezione informatica di una casella non equivale, di per sé, alla “specifica approvazione per iscritto” richiesta dall’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile.
Il caso e la ratio della decisione
La vicenda origina da un contratto di fornitura telematico in cui il predisponente eccepiva l’approvazione della clausola di deroga del foro esclusivo mediante il sistema della checkbox.
Disattendendo tale impostazione, la Suprema Corte ha ricordato che la ratio dell’art. 1341 c.c. risiede nel garantire che l’aderente presti un consenso autonomo, effettivo e consapevole sulle clausole che alterano l’equilibrio contrattuale. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito (tra le altre, con l’ordinanza n. 20606/2016) che l’approvazione “in blocco” o cumulativa mediante un’unica dichiarazione non soddisfa il requisito formale di legge, in quanto non focalizza l’attenzione dell’utente sulla singola previsione a lui sfavorevole. L’ordinanza del 2026 applica ed estende tali approdi in modo rigoroso al contesto del commercio elettronico.
La firma elettronica tra qualificazione e prova
Il punto centrale dell’ordinanza non è la qualificazione teorica dello strumento tecnologico, bensì la sua efficacia probatoria in giudizio.
Sebbene il Regolamento europeo eIDAS (Reg. UE n. 910/2014) adotti una nozione ampia di Firma Elettronica Semplice (FES) — nella quale possono teoricamente rientrare la digitazione del nome e cognome o un processo di point & click —, in sede giudiziale spetta al giudice valutare l’imputabilità della sottoscrizione e l’integrità del documento (art. 20 CAD).
La semplice checkbox o la mera digitazione di un nome si rivelano strumenti probatoriamente fragili: non offrono garanzia di autenticazione forte e non dimostrano che l’utente abbia avuto la concreta e specifica consapevolezza della singola clausola vessatoria approvata.
B2B e B2C: due piani di tutela distinti
Nell’analisi dei contratti telematici è essenziale non sovrapporre i diversi regimi normativi:
-
Rapporti B2B (Business to Business): È l’ambito di applicazione diretto dell’art. 1341 c.c. e dell’ordinanza n. 20945/2026. Nei contratti conclusi tra imprese o professionisti mediante condizioni generali di contratto, l’assenza di un meccanismo di sottoscrizione idoneo ad attestare la riconducibilità del consenso rende la clausola vessatoria inefficace e inopponibile.
-
Rapporti B2C (Business to Consumer): Nei contratti con i consumatori opera la tutela ancora più stringente del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 33 e ss.). In questo caso, le clausole che determinano un significativo squilibrio di diritti e obblighi sono considerate vessatorie e affette da nullità di protezione, a prescindere dal meccanismo formale di approvazione adottato nell’interfaccia.
Impatto pratico per la compliance dei portali web
L’inefficacia della clausola vessatoria non travolge l’intero contratto, ma priva l’impresa dell’unica garanzia su cui confidava per limitare la responsabilità o incardinare la lite presso il foro di proprio gradimento.
Per garantire la tenuta giuridica dei processi di vendita e-commerce, le imprese devono strutturare architetture contrattuali capaci di precostituire una prova solida del consenso. In particolare occorre:
-
Ripensare la UX/UI di checkout: superare il modello del mero flag cumulativo, progettando interfacce che evidenzino le singole clausole gravose;
-
Adottare sistemi di autenticazione e firma tracciabili: integrare soluzioni FES “rafforzate” (come l’invio di codici OTP via SMS/e-mail) o Firme Elettroniche Avanzate (FEA) ai sensi del CAD e del Regolamento eIDAS;
-
Consolidare gli Audit Log: conservare file di log con marca temporale e dati di tracciamento capaci di associare in modo univoco l’identità dell’utente, il testo contrattuale in vigore al momento dell’acquisto e la specifica clausola accettata.
Legaleuro – Studio Legale Corio
Diritto dell’e-commerce, nuove tecnologie e proprietà intellettuale
Articoli recenti
- L’Avv. Massimo Corio docente al webinar Ceipiemonte su Diritti Editoriali e nella Filiera del Libro
- Design e diritto d’autore: quanto conta davvero il valore artistico oggi?
- Opere in Pubblico Dominio dal 2026: nuove possibilità dal passato
- Gli errori da evitare nella scelta e registrazione di un brand - Brevi note semiserie sulla tutela dei marchi a cura dell’Avv. Massimo Corio
- La registrabilità degli slogan come marchi dopo la Common Practice CP17: breve guida pratica