Inquadramento normativo, requisiti e implicazioni per le imprese

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale rappresenta uno strumento di tutela e valorizzazione delle imprese italiane con una lunga tradizione produttiva. Introdotto dall’art. 31 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) e disciplinato dall’art. 11-ter del Codice della Proprietà Industriale, il Registro è gestito dall’UIBM e regolato nelle sue modalità operative dal Decreto MISE del 27 febbraio 2020.

1. Finalità e natura dell’istituto

L’iscrizione non attribuisce un nuovo titolo di proprietà industriale, ma riconosce al marchio un valore storico e identitario per il sistema produttivo nazionale.

Le finalità principali sono:

  • Valorizzazione del patrimonio industriale italiano, attraverso il riconoscimento della continuità storica del marchio e del suo legame con il territorio.
  • Tutela dei livelli occupazionali, con particolare attenzione alle situazioni di crisi o delocalizzazione.

Il marchio storico diventa così un asset strategico, capace di rafforzare la reputazione aziendale e di facilitare l’accesso a strumenti di sostegno pubblico.

2. Requisiti per l’iscrizione (art. 11-ter CPI)

Possono richiedere l’iscrizione i titolari o licenziatari esclusivi di marchi utilizzati per prodotti o servizi realizzati da imprese italiane di eccellenza. I requisiti sono:

  • Uso continuativo da almeno 50 anni, come marchio registrato o di fatto.
  • Prova documentale della registrazione e dei rinnovi (per i marchi registrati) o dell’uso effettivo (per i marchi non registrati).
  • Collegamento storico con il territorio nazionale, elemento essenziale per la qualificazione del marchio come “storico”.

La procedura è interamente telematica e gestita tramite il portale UIBM.

3. Benefici e prerogative per le imprese

L’iscrizione nel Registro Speciale ha durata illimitata e consente:

  • Utilizzo del logo “Marchio Storico di Interesse Nazionale”, secondo le linee guida ministeriali, con effetti positivi sul posizionamento competitivo e sulla comunicazione istituzionale.
  • Accesso al Fondo per la Salvaguardia dei Marchi Storici, gestito da Invitalia, che può intervenire nel capitale di rischio delle imprese in fase di ristrutturazione o rilancio, favorendo la continuità produttiva.

Si tratta di strumenti che, se correttamente integrati nella strategia aziendale, possono incidere in modo significativo sulla valorizzazione del brand e sulla gestione delle fasi critiche.

4. Obblighi informativi e profili sanzionatori (art. 185-ter CPI)

Le imprese titolari di marchi iscritti – o che possiedono i requisiti per l’iscrizione – sono soggette a specifici obblighi informativi in caso di:

  • cessazione dell’attività;
  • delocalizzazione dello stabilimento principale.

In tali circostanze, è necessario comunicare preventivamente al MIMIT:

  • le motivazioni economiche o tecniche dell’operazione;
  • le misure adottate per mitigare l’impatto occupazionale;
  • le iniziative per la ricerca di un potenziale acquirente;
  • le opportunità offerte ai lavoratori per eventuali operazioni di workers buyout.

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

L’estensione degli obblighi anche alle imprese che possiedono i requisiti per l’iscrizione – pur non essendo ancora iscritte – rappresenta un elemento di particolare rilievo, che richiede un’attenta valutazione preventiva.

Legaleuro – Studio Legale Corio assiste le imprese in tutte le fasi del percorso, integrando competenze legali, strategiche e operative:

  • Due diligence preliminare sui requisiti di legge e sulla documentazione probatoria.
  • Gestione completa della procedura telematica di iscrizione presso l’UIBM.
  • Consulenza strategica in materia fiscale, giuslavoristica e di finanza agevolata, con particolare attenzione all’accesso al Fondo Salvaguardia

FAQ – Marchi Storici di Interesse Nazionale

Chi può richiedere l’iscrizione al Registro dei Marchi Storici?

Possono presentare domanda i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi utilizzati per prodotti o servizi realizzati da imprese italiane con almeno 50 anni di uso continuativo del segno.

È necessario che il marchio sia registrato?

No. L’iscrizione è possibile anche per i marchi di fatto, purché l’impresa dimostri un uso effettivo e continuativo del segno per almeno cinquant’anni.

L’iscrizione modifica la durata o la tutela del marchio?

No. L’iscrizione non incide sulla validità, sulla durata o sulla protezione del marchio originario. Si tratta di una qualificazione aggiuntiva che valorizza il patrimonio storico dell’impresa.

Quali vantaggi comporta l’iscrizione?

I principali benefici sono l’utilizzo del logo “Marchio Storico di Interesse Nazionale” e l’accesso al Fondo per la Salvaguardia dei Marchi Storici, che può intervenire nel capitale di rischio delle imprese in fase di ristrutturazione o rilancio.

L’iscrizione è obbligatoria?

No, è facoltativa. Tuttavia, gli obblighi informativi previsti dall’art. 185-ter CPI si applicano anche alle imprese che possiedono i requisiti per l’iscrizione, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda.

Cosa succede se l’impresa intende cessare l’attività o delocalizzare?

È necessario comunicare preventivamente al MIMIT le motivazioni dell’operazione, le misure adottate per mitigare l’impatto occupazionale e le iniziative per la ricerca di un acquirente o per eventuali operazioni di workers buyout.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione?

La violazione degli obblighi informativi comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Quanto dura l’iscrizione nel Registro?

L’iscrizione ha durata illimitata, salvo richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario esclusivo.

È possibile utilizzare liberamente il logo “Marchio Storico”?

Sì, ma nel rispetto delle linee guida ministeriali che disciplinano modalità, contesti e limiti di utilizzo del logo.

 

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